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Provincia di Caserta, ecco i redditi di tutti gli amministratori comunali

Quanto guadagnano sindaci, assessori e consiglieri comunali dei comuni della provincia di Caserta? Ecco i redditi degli amministratori dei comuni della provincia di Caserta. I redditi sono stati acquisiti dai siti ufficiali e dalle sezioni di amministrazione trasparente di ogni singolo comune.

Quanto guadagnano sindaci, assessori e consiglieri della provincia di Caserta?

Non tutti gli attuali amministratori in carica dei vari comuni di Caserta hanno pubblicato sul sito ufficiale i propri dati reddituali. In questa tabella è possibile trovare i redditi di sindaci, assessori e consiglieri comunali di ogni singolo comune della provincia di Caserta, nel caso in cui questi siano stati pubblicati sui siti ufficiali.

Provincia di Caserta: i redditi di tutti i comuni

Clicca sul singolo comune per visualizzare i dati reddituali.

Comune Residenti
Caserta 76.126
Aversa 53.040
Marcianise 39.792
Maddaloni 39.093
Santa Maria Capua Vetere 32.856
Mondragone 28.551
Orta di Atella 27.306
Castel Volturno 25.466
San Nicola la Strada 22.672
Sessa Aurunca 21.550
Casal di Principe 21.487
Trentola-Ducenta 19.628
Capua 18.610
San Felice a Cancello 17.560
Lusciano 15.426
Teverola 14.460
Sant’Arpino 14.438
San Marcellino 14.203
Santa Maria a Vico 13.973
San Cipriano d’Aversa 13.661
Casagiove 13.613
Teano 12.454
San Prisco 12.340
Gricignano di Aversa 12.116
Villa Literno 12.038
Parete 11.578
Piedimonte Matese 11.167
Macerata Campania 10.508
Capodrise 10.146
Casaluce 9.999
Frignano 9.093
Cesa 8.897
Casapulla 8.659
Succivo 8.415
Portico di Caserta 7.856
Cellole 7.842
Recale 7.767
Alife 7.619
Sparanise 7.437
Vitulazio 7.416
Carinola 7.268
Carinaro 7.104
Curti 7.068
Grazzanise 7.059
Casapesenna 7.044
Villa di Briano 7.029
Vairano Patenora 6.580
San Marco Evangelista 6.579
Bellona 6.054
Pignataro Maggiore 6.045
Calvi Risorta 5.678
Cancello ed Arnone 5.664
San Tammaro 5.602
Caiazzo 5.574
Arienzo 5.374
Cervino 5.000
Francolise 4.902
Alvignano 4.734
Pietramelara 4.701
Castel Morrone 3.839
Falciano del Massico 3.636
Gioia Sannitica 3.595
Roccamonfina 3.462
Rocca D’Evandro 3.253
Mignano Monte Lungo 3.199
Pastorano 3.051
Pietravairano 2.981
Valle di Maddaloni 2.744
Santa Maria La Fossa 2.694
Piana di Monte Verna 2.358
Riardo 2.313
Sant’Angelo d’Alife 2.253
Marzano Appio 2.236
Baia e Latina 2.166
Galluccio 2.142
Dragoni 2.130
Camigliano 1.982
San Potito Sannitico 1.912
Caianello 1.855
Presenzano 1.766
Pontelatone 1.699
Ruviano 1.638
Castel Campagnano 1.556
Pratella 1.535
Capriati a Volturno 1.532
Prata Sannita 1.478
Formicola 1.470
Castello del Matese 1.463
Ailano 1.351
Raviscanina 1.318
Conca della Campania 1.215
Castel di Sasso 1.152
Liberi 1.148
San Gregorio Matese 960
San Pietro Infine 927
Tora e Piccilli 889
Valle Agricola 872
Roccaromana 863
Fontegreca 806
Letino 711
Giano Vetusto 644
Gallo Matese 558
Rocchetta e Croce 467
Ciorlano 430

 


Perché è obbligatorio pubblicare i redditi dei titolari di incarichi politici?

Riferimento normativo:

Rif. normativo Artt. 13 e 14 D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016
Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;

Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

  1. l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
  2. il curriculum;
  3. i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  4. i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  5. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
  6. le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.”

Dichiarazione non obbligatoria per i comuni sotto i 15mila abitanti

N.B.: La dichiarazione ex art. 14 c.1, lett. f) D. Lgs. 33/2013 non è dovuta per i componenti degli organi di indirizzo politico nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (Del. ANAC n. 144/2014 e n. 241/2017)

Cosa succede se non si pubblicano i dati? Le sanzioni

L’art 437 del  dlgs n. 97 /16 è intervenuto modificato l’art 46 del dlgs 33/2013 precisando che “l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Inoltre l’art. 36 della stessa legge modificando la disciplina dell’art 45 del D. Lgs.  n. 33/2013  , attribuisce ad “Anac un potere di ordine al corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione”.  Infatti  ove l’Auorità rilevi la mancata pubblicazione di atti, documenti e informazioni, ne ordina la relativa pubblicazione entro 30 giorni. Il mancato adempimento costituisce illecito disciplinare. Anac segnala l’inottemperanza all’Ufficio per i procedimenti disciplinari nonché alla Corte dei conti, ove ravvisi anche altri profili di responsabilità.

La mancata pubblicazione di tutti gli incarichi, esterni e interni, nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ente, determina l’applicazione delle sanzioni per l’avvenuta erogazione dell’indennità di risultato ai dirigenti responsabili del conferimento degli incarichi. È quanto affermato dalla Corte dei Conti con sentenza n.185/2018, la quale continua affermando che il danno discende «dalla violazione gravemente colposa di un preciso obbligo normativo, vigente all’epoca in cui la condotta è stata posta in essere, cui è conseguita una spesa indebita per l’ente locale».

Per eventuali errori, comunicazioni o segnalazioni, scrivere a direttore@occhionotizie.it

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