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Maddaloni, i redditi dei politici: quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri?

Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri comunali di Maddaloni? Ecco i redditi del sindaco Andrea De Filippo, degli assessori e dei consiglieri comunali. I redditi sono stati acquisiti dal sito ufficiale del Comune e dall’amministrazione trasparente.

Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri di Maddaloni?

Quasi tutti gli attuali amministratori in carica ha pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Maddaloni i propri dati reddituali. Il sindaco Andrea De Filippo, i membri della giunta ed alcuni consiglieri comunali hanno comunicato i redditi attuali del 2017.

Comune di Maddaloni: i redditi degli amministratori

  • Andrea De Filippo (sindaco):
    • Reddito 2017: 118.434 euro
    • Beni immobili: 12 proprietà
    • Beni mobili registrati: 1 auto
  • Luigi Bove (vicesindaco):
    • Dati non comunicati
  • Giuseppe D’Alessandro (assessore):
    • Dati non comunicati
  • Immacolatà Calabrò (assessore):
    • Reddito 2017: 29.494 euro
    • Beni immobili: 2 proprietà
    • Beni mobili registrati: 1 auto
  • Salvatore Liccardo (assessore):
    • Reddito 2017: 20.722 euro
  • Rosa Rivetti (assessore):
    • Reddito 2018: 6.556 euro
    • Beni immobili: 2 proprietà
    • Beni mobili registrati: 1 auto
  • Caterina Ventrone (assessore):
    • Reddito 2017: -1.275 euro
    • Beni mobili registrati: 1 auto
  • Vicenzo Lerro (assessore):
    • Reddito 2017: 27.126,58 euro
    • Beni mobili registrati: 2 auto
  • Francesco Capuozzo (presidente del consiglio comunale):
    • Dati non comunicati
  • Giuseppe Maiocca (consigliere):
    • Dati non comunicati
  • Giuseppe Carfora (consigliere):
    • Reddito 2017: 20.393 euro
  • Aniello Amoroso (consigliere):
    • Reddito 2017: 39.364 euro
    • Beni immobili: 1 proprietà
    • Beni mobili registrati: 1 auto
  • Nunzio Sferragatta (consigliere):
    • Dati non comunicati
  • Gaetana Crisci (consigliere):
    • Reddito 2017: 58.340 euro
  • Michele Di Nuzzo (consigliere):
    • Reddito 2016: 9.804 euro
    • Beni mobili registrati: 1 auto
  • Domenico Russo (consigliere):
    • Reddito 2017: 26.292 euro
    • Beni immobili: 6 proprietà
    • Beni mobili registrati: 2 auto, 1 motociclo e 1 camper
  • Antonio De Rosa (consigliere):
    • Reddito 2017: 27.542 euro
    • Beni immobili: 1 proprietà
  • Filippo Iacobelli (consigliere):
    • Dati non comunicati
  • Claudio Marone (consigliere):
    • Reddito 2017: 139.594 euro
  • Giuseppe Lutri (consigliere):
    • Reddito 2017: 45.147 euro
    • Beni immobili: 2 proprietà
    • Beni mobili registrati: 1 auto
  • Nunzio Caiazzo (consigliere):
    • Redditi 2017: 21.459 euro
    • Beni immobili: 1 proprietà
    • Beni mobili registrati: 2 auto
  • Domenico Siviero (consigliere):
    • Dati non comunicati
  • Alessandra Vigliotti (consigliere):
    • Dati non comunicati
  • Angelo Campolattano (consigliere):
    • Reddito 2017: 25.417 euro
    • Beni immobili: 8 proprietà
  • Concetta Santo (consigliere):
    • Reddito 2017: 32.498 euro
  • Angelo Tenneriello (consigliere):
    • Reddito 2017: 84.787 euro
  • Michele Russo (consigliere):
    • Reddito 2017: 95 euro
    • Beni immobili: 2 proprietà
    • Beni mobili registrati: 1 auto
  • Imperia Tagliarierro (consigliere):
    • Reddito 2017: 3.095 euro
  • Domenico Reitano (consigliere):
    • Dati non comunicati
  • Edoardo Tontoli (consigliere):
    • Reddito 2017: 12.293 euro
    • Beni mobili registrati: 1 auto
  • Bruno Cortese (consigliere):
    • Reddito 2017: 40.172 euro
    • Beni immobili: 2 proprietà
  • Salvatore Pasquale De Rosa (consigliere):
    • Reddito 2017: 6.334 euro

Perché è obbligatorio pubblicare i redditi dei titolari di incarichi politici?

Riferimento normativo:

Rif. normativo Artt. 13 e 14 D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016
Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;

Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;

il curriculum;

i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;

le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.”

Dichiarazione non obbligatoria per i comuni sotto i 15mila abitanti

N.B.: La dichiarazione ex art. 14 c.1, lett. f) D. Lgs. 33/2013 non è dovuta per i componenti degli organi di indirizzo politico nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (Del. ANAC n. 144/2014 e n. 241/2017)

Cosa succede se non si pubblicano i dati? Le sanzioni

L’art 437 del  dlgs n. 97 /16 è intervenuto modificato l’art 46 del dlgs 33/2013 precisando che “l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Inoltre l’art. 36 della stessa legge modificando la disciplina dell’art 45 del D. Lgs.  n. 33/2013  , attribuisce ad “Anac un potere di ordine al corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione”.  Infatti  ove l’Auorità rilevi la mancata pubblicazione di atti, documenti e informazioni, ne ordina la relativa pubblicazione entro 30 giorni. Il mancato adempimento costituisce illecito disciplinare. Anac segnala l’inottemperanza all’Ufficio per i procedimenti disciplinari nonché alla Corte dei conti, ove ravvisi anche altri profili di responsabilità.

La mancata pubblicazione di tutti gli incarichi, esterni e interni, nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ente, determina l’applicazione delle sanzioni per l’avvenuta erogazione dell’indennità di risultato ai dirigenti responsabili del conferimento degli incarichi. È quanto affermato dalla Corte dei Conti con sentenza n.185/2018, la quale continua affermando che il danno discende «dalla violazione gravemente colposa di un preciso obbligo normativo, vigente all’epoca in cui la condotta è stata posta in essere, cui è conseguita una spesa indebita per l’ente locale».

Per eventuali errori, comunicazioni o segnalazioni, scrivere a direttore@occhionotizie.it

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