Politica

Santa Maria Capua Vetere, i redditi dei politici: quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri?

Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri comunali di Santa Maria Capua Vetere? Ecco i redditi del sindaco Antonio Mirra, degli assessori e dei consiglieri comunali. I redditi sono stati acquisiti dal sito ufficiale del Comune e dall’amministrazione trasparente.

Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri di Santa Maria Capua Vetere?

Quasi nessuno gli attuali amministratori in carica ha pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Santa Maria Capua Vetere i propri dati reddituali. Il sindaco Antonio Mirra, i membri della giunta e la maggior parte dei consiglieri comunali non hanno comunicato i redditi attuali degli anni precedenti ma molti hanno pubblicato e reso noti i propri beni mobili ed immobili.

Comune di Santa Maria Capua Vetere: i redditi degli amministratori

  • Antonio Mirra (sindaco):
    • Beni immobili:
    • Abitazione proprietà
    • Abitazione proprietà
    • Abitazione nuda proprietà
    • Abitazione proprietà
    • Terreno proprietà
    • Terreno proprietà
    • Terreno proprietà
    • Terreno proprietà
    • Terreno proprietà 1/3
    • Terreno proprietà 1/3
    • Terreno proprietà 1/3
    • Beni mobili: autovettura, autovettura
    • Reddito: non dichiarato
  • Rosida Baia (assessore):
    • Reddito: non dichiarato
  • Gerardo Di Vilio (assessore):
    • Reddito: non dichiarato
  • Gabriella Gatto (assessore):
    • Reddito: non dichiarato
  • Claudia Imparato (assessore):
    • Reddito: non dichiarato
  • Francesco Petrello (assessore):
    • Reddito: non dichiarato
  • Angelo Alfano (consigliere):
    • Reddito: non dichiarato
  • Angelino katia (consigliere):
    • Beni immobili:
    • Multiproprietà Lecce
    • Multiproprietà Lecce
    • Beni mobili: autovettura
    • Reddito: non dichiarato
  • Agostino Baldassarre (consigliere):
    • Beni immobili:
    • Fabbricato 50% Caserta
    • Fabbricato 50% Caserta
    • Fabbricato 50% Caserta
    • Fabbricato 50% Caserta
    • Fabbricato 50% Caserta
    • Beni mobili: autovettura, autovettura
    • Reddito (2015): 14.298,00
  • Paolo Busico (consigliere):
    • Reddito: non dichiarato
  • Gerardo Capitelli (consigliere):
    • Reddito: non dichiarato
  • Silvia Cauli (consigliere):
    • Reddito: non dichiarato
  • Pasquale Cipullo (consigliere):
    • Beni immobili:
    • Fabbricato Proprietà Caserta
    • Fabbricato Proprietà Caserta
    • Fabbricato Proprietà Caserta
    • Fabbricato Proprietà Caserta
    • Fabbricato Proprietà Caserta
    • Fabbricato Proprietà Caserta
    • Beni mobili: autovettura, autovettura
    • Reddito: non dichiarato
  • Edda De Lasio (consigliere):
    • Reddito: non dichiarato
  • Fabio De lucia (consigliere):
    • Beni immobili:
    • Fabbricato 50% Caserta
    • Boxe Auto 50% Caserta
    • Beni mobili: autovettura, autovettura
    • Reddito: non dichiarato
  • Gaetano Di monaco (consigliere):
    • Fabbricato 100% Caserta
    • Fabbricato 50% Caserta
    • Terreno 50% Caserta
    • Terreno 50% Caserta
    • Terreno 50% Caserta
    • Terreno 50% Caserta
    • Beni mobili: autovettura, autovettura, motoveicolo, motoveicolo
    • Reddito: non dichiarato
  • Francesco Di nardo (consigliere):
    • Reddito: non dichiarato
  • Danilo Feola (consigliere):
    • Beni immobili:
    • Sturzo, 38: foglio 5, p.lla 5279, sub 22, cat A/2;
    • foglio 5, p.lla 5279, sub 22, cat C/6
    • Beni mobili: ciclomotore
    • Reddito: non dichiarato
  • Davide Fumante (consigliere):
    • Beni immobili:
    • Fabbricato proprietà Caserta
    • Fabbricato proprietà Caserta
    • Fabbricato usufrutto Caserta
    • Reddito: non dichiarato
  • Maria Leonardi (consigliere):
    • Beni immobili:
    • Appartamento Comproprietà quota 66,67
    • Cantinola
    • Cantinola
    • Garage
    • Garage
    • Appartamento
    • Appartamento
    • Beni mobili: autovettura
  • Roberta Masciandaro (consigliere):
    • Reddito: non dichiarato
  • Salvatore Mastroianni (consigliere):
    • Beni immobili:
    • Appartamento 100% Caserta
    • Box Auto 100% Caserta
    • Beni mobili: autovettura
  • Michele Merola (consigliere):
    • Beni immobili:
    • Fabbricato 100% Caserta
    • Fabbricato 100% Caserta
    • Fabbricato 100% Caserta
    • Reddito: non dichiarato
  • Elisabetta Milone (consigliere):
    • Beni immobili:
    • Fabbricato 50% Caserta
    • Fabbricato 100% Caserta
    • Fabbricato 100% Isernia
    • Fabbricato 25% Isernia
    • Beni mobili: autovettura
    • Reddito: non dichiarato
  • Umberto Pappadia (consigliere):
    • Beni mobili: autovettura
    • Reddito: non dichiarato
  • Domenico Pigrini (consigliere):
    • Beni immobili:
    • Fabbricato 50% Caserta
    • Fabbricato  50% Caserta
    • Beni mobili: autovettura
    • Reddito: non dichiarato
  • Carlo Russo (consigliere):
    • Reddito: non dichiarato
  • Mariagabriella Santillo (consigliere):
    • Beni immobili: immobile in costruzione 50%
    • Beni mobili: vespa
    • Reddito: non dichiarato
  • Anna Sepolvere (consigliere):
    • Reddito: non dichiarato
  • Stefania Viscardo (consigliere):
    • Beni immobili:
    • Fabbricato 50% Caserta
    • Pertinenza 50% Caserta
    • Beni mobili: autoveicolo
    • Reddito: non dichiarato

 

 

 

 

 


Perché è obbligatorio pubblicare i redditi dei titolari di incarichi politici?

Riferimento normativo:

Rif. normativo Artt. 13 e 14 D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016
Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;

Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;

il curriculum;

i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;

le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.”

Dichiarazione non obbligatoria per i comuni sotto i 15mila abitanti

N.B.: La dichiarazione ex art. 14 c.1, lett. f) D. Lgs. 33/2013 non è dovuta per i componenti degli organi di indirizzo politico nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (Del. ANAC n. 144/2014 e n. 241/2017)

Cosa succede se non si pubblicano i dati? Le sanzioni

L’art 437 del  dlgs n. 97 /16 è intervenuto modificato l’art 46 del dlgs 33/2013 precisando che “l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Inoltre l’art. 36 della stessa legge modificando la disciplina dell’art 45 del D. Lgs.  n. 33/2013  , attribuisce ad “Anac un potere di ordine al corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione”.  Infatti  ove l’Auorità rilevi la mancata pubblicazione di atti, documenti e informazioni, ne ordina la relativa pubblicazione entro 30 giorni. Il mancato adempimento costituisce illecito disciplinare. Anac segnala l’inottemperanza all’Ufficio per i procedimenti disciplinari nonché alla Corte dei conti, ove ravvisi anche altri profili di responsabilità.

La mancata pubblicazione di tutti gli incarichi, esterni e interni, nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ente, determina l’applicazione delle sanzioni per l’avvenuta erogazione dell’indennità di risultato ai dirigenti responsabili del conferimento degli incarichi. È quanto affermato dalla Corte dei Conti con sentenza n.185/2018, la quale continua affermando che il danno discende «dalla violazione gravemente colposa di un preciso obbligo normativo, vigente all’epoca in cui la condotta è stata posta in essere, cui è conseguita una spesa indebita per l’ente locale».

Per eventuali errori, comunicazioni o segnalazioni, scrivere a direttore@occhionotizie.it

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